Tecniche Bonifica Amianto
Procedura per la rimozione dell’amianto
L’amianto è stato utilizzato in larga scala, per via della sua economicità, negli anni ’40 e ’50. Oggi la bonifica delle coperture in amianto è un’operazione quasi sempre necessaria e delicata che deve essere eseguita da un’azienda specializzata, che oltre ad avere una competenza acquisita nel corso degli anni, deve avere le necessarie attrezzature per la manipolazione e lo stoccaggio in cantiere degli elementi contenenti amianto.
Le norme in vigore consentono una bonifica delle coperture e degli elementi in cemento-amianto in funzione della loro condizione e del pericolo che fibre di amianto possano essere immesse nell’ambiente, individuando tre tecniche di bonifica da adottarsi secondo lo stato conservativo dei manufatti:
- l’incapsulamento
- la sovracopertura
- la rimozione
L’incapsulamento dell’amianto
L’incapsulamento amianto è una tecnica di bonifica che previene la dispersione delle fibre nell’ambiente mediante l’applicazione di prodotti appositamente studiati e che rispondono ai requisiti normativi richiesti sulla copertura.
Viene eseguita a spruzzo, ricoprendo l’intera superficie con particolare riguardo ai bordi della stessa, e in relazione ai prodotti impiegati questa può essere penetrante (o impregnante) o ricoprente.
La differenza tra le due soluzioni è che impiegando un prodotto impregnante questo penetra nelle porosità della superficie andando ad occludere eventuali vuoti superficiali, mentre con un prodotto coprente si realizza un film sulla copertura che aggrappandosi alla superficie realizza una protezione continua contro il degrado della copertura e l’eventuale dispersione delle fibre.
A fronte di un intervento oltremodo economico e di veloce esecuzione, i limiti dell’incapsulamento sono dovuti, oltre alla permanenza del manufatto contenente cemento-amianto, anche da un possibile degrado nel tempo dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici dell’incapsulamento. Ciò richiede un programma definito di controllo e manutenzione dell’incapsulamento volto a mantenere nel tempo la sua integrità.
Anche se in apparenza semplice, l’esecuzione dell’incapsulamento deve essere eseguita da un’azienda specializzata, che alla fine dei lavori dovrà rilasciare al proprietario la dichiarazione di conformità del prodotto impiegato e l’attestazione di conforme esecuzione dei lavori nella quale sarà indicata la durata minima del trattamento.
Inoltre l’intervento di incapsulamento che preveda operazioni preliminari come la pulizia della superficie di posa deve essere provvisto di un piano di lavoro redatto dall’impresa esecutrice in cui si riportano le misure protettive adottate a tutela dei lavoratori e dell’ambiente circostante.
Il proprietario, acquisiti i documenti dall’impresa esecutrice, dovrà stilare un programma di controllo e manutenzione e nominare un responsabile preposto all’esecuzione.
La sovracopertura o confinamento dell’amianto
La sovracopertura è una tecnica di confinamento della copertura in cemento-amianto mediante sovrapposizione di un’ulteriore copertura. In questo caso le fibre di amianto risultano confinate tra le due coperture e non si diffondono nell’ambiente.
Prima di procedere con la posa della nuova copertura, le lastre contenenti cemento-amianto devono essere trattate con l’incapsulamento preventivo che in questo caso oltre a prevenire la dispersione delle fibre ha la funzione di consolidare le lastre contenenti amianto rinforzando le parti più deboli. Se la parte inferiore della copertura è a vista, si deve procedere all’incapsulamento anche della parte sottostante.
Eseguito l’incapsulamento si passa alla posa della nuova copertura, costituita generalmente da pannelli metallici che non appesantiscono oltremodo il tetto esistente.
Il proprietario deve fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la nuova struttura.
La posa viene eseguita come una normale copertura metallica, quindi in fase di realizzazione si prevederanno le dilatazioni del metallo sottoposto ad irraggiamento solare con giunti di dilatazione e una particolare attenzione riguardo al fissaggio sulla copertura in cemento-amianto, oltre che alle precauzioni in fase di posa per evitare ristagni di acqua e garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche.
La sovracopertura si esegue su superfici non particolarmente degradate e, se la portanza del tetto lo consente, si possono impiegare pannelli coibentati così da ottenere, oltre alla bonifica, anche un miglioramento energetico dell’edificio, o prevedere l’installazione di pannelli fotovoltaici.
In pratica si ha un nuovo tetto evitando la rimozione della copertura contenente amianto, che comporta un programma di manutenzione e controllo volto a rilevare sia la continuità della bonifica, sia l’integrità della copertura metallica, controllando i giunti di dilatazione ed eventuali cedimenti dovuti a sollecitazioni ambientali di forte intensità come per esempio vento forte.
Rimozione dell’amianto
La rimozione della copertura o dei manufatti contenenti amianto cemento diviene obbligatoria quando le condizioni della matrice cementizia sono in evidente stato di degrado, rendendola friabile alla pressione e liberando le fibre di amianto nell’ambiente circostante.
E’ rigidamente regolata dalle leggi vigenti per garantire sia la salute pubblica sia la salute degli addetti alla rimozione, e non ci può essere la rimozione eternit senza un’autorizzazione delle autorità competenti.
La bonifica inizia con l’incapsulamento dei materiali avente, in questo caso, la funzione di impedire la dispersione di fibre di amianto durante le fasi di rimozione e trasporto delle lastre ed avviene mediante impregnazione a spruzzo di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad alta penetrazione aspersa sino a saturazione sull’intera superficie.
Dopo l’incapsulamento si provvede a smontare con particolare cautela le singole lastre ed accatastarle su un pallet per poi essere stoccate in un’area delimitata del cantiere.
Durante lo smontaggio si dovranno aspirare le eventuali polveri dovute alla rimozione di rivetti o viti di fissaggio delle lastre, così come le polveri presenti sull’ intelaiatura del tetto.
Il pallet deve essere a sua volta protetto con una copertura in plastica che impedisca una immissione accidentale delle fibre nell’ambiente e le eventuali macerie o rifiuti dovuti alle operazioni di smontaggio devono essere raccolti e richiusi in sacchi impermeabili e opportunamente etichettati.
L’area di stoccaggio del cantiere deve essere delimitata e provvista di cartelli segnalanti il pericolo di amianto, e lo smaltimento dell’amianto deve avvenire quanto prima, riducendo al minimo indispensabile lo stoccaggio nell’area preposta.
Le lastre di copertura rimosse saranno poi inviate ad una discarica autorizzata.
Una volta terminata la rimozione verranno rilevati i valori di amianto presenti e se questi risulteranno essere a norma, l’incaricato della ASL rilascerà la certificazione di restituibilità dell’area.
La rimozione dell’amianto, rispetto agli altri metodi di bonifica, ha il vantaggio di eliminare definitivamente il pericolo derivato dal cemento-amianto per l’immissione di fibre, sollevando così il proprietario dell’immobile dalle operazioni di manutenzione e controllo dovute se il manufatto viene incapsulato o confinato.
Deve comunque essere preceduta dalla predisposizione di un piano di lavoro specifico, nel quale sono indicate le misure intraprese per la protezione della salute dei lavoratori e dell’ambiente circostante. Questo piano va presentato al competente ufficio dell’Asl o analoga struttura cui è demandato il compito di controllo, che deve approvare il piano di rimozione entro 30 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che sia stata concessa l’autorizzazione o la richiesta di integrazione dei punti ritenuti carenti del piano, per il principio del silenzio-assenso i lavori si intendono autorizzati.
La legge prevede anche una procedura d’emergenza per la rimozione dell’amianto quando vi siano gravi e comprovati rischi per la sicurezza e la salute pubblica. In questo caso il piano di lavoro va comunque presentato senza il preavviso di trenta giorni per l’inizio dei lavori. Rimane comunque l’obbligo di comunicare la data e l’ora di inizio dei lavori.
Altre tecniche di bonifica
Vi sono anche tecniche di bonifica particolari dovute all’impiego di amianto nell’isolamento dei tubi degli impianti di riscaldamento o come materiale protettivo in caso di incendi impiegato in passato in autorimesse o a protezione delle strutture in particolari ambiti produttivi.
Nel caso di amianto floccato impiegato come protettivo antincendio, il materiale va rimosso delimitando l’intera area in modo da evitare la dispersione di fibre, munendola di un impianto di aspirazione di fibre disperse. L’uscita da queste aree protette deve avvenire attraverso un’unità di decontaminazione amianto, munita di doccia, che provvede a rimuovere dagli operatori ogni fibra di amianto presente.
Per quanto riguarda le tubazioni, ove non si voglia procedere alla rimozione del rivestimento protettivo in quanto in buone condizioni, i tubi vengono bonificati tramite una fasciatura che consiste nell’applicazione di isolante e confinamento idoneo a bloccare la dispersione delle fibre di amianto presenti nel rivestimento, con materiali a norma di legge. Questo intervento, quando praticabile, risulta essere veloce ed economico.
Bonifica eseguita da privati
Come abbiamo visto la rimozione dell’amianto per privati deve essere sempre eseguita da un’azienda specializzata evitando soprattutto la procedura dello smaltimento amianto fai da te, che è sottoposta a rigide misure per il confezionamento del materiale da smaltire, il trasporto che deve essere eseguito su un automezzo segnalato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali così come devono essere iscritte sia l’azienda sia le persone incaricate dello smaltimento dell’amianto.
Inoltre le procedure di monitoraggio e censimento dei manufatti contenenti amianto prevede anche un rigido protocollo e un registro informatico cui hanno accesso le aziende autorizzate in cui devono essere inseriti i dati relativi alla bonifica.
Tutti i lavori di bonifica di amianto friabile sono soggetti alla certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati, che saranno eseguiti da funzionari della Asl o di analoga struttura competente, che certifica che le aree oggetto di bonifica possono essere rioccupate in sicurezza. Alcune Aziende Sanitarie possono richiedere, a loro discrezione anche la restituibilità sulla bonifica dell’amianto compatto, anche se le operazioni di bonifica sono state eseguite su materiali non friabili.
Normativa vigente sulla rimozione dell’amianto
La rimozione dell’amianto è un’attività che va eseguita nel rispetto della normativa amianto aggiornata.
Il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la rimozione dell’amianto è dato dall’art.12 della Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
Nell’articolo 12 “Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente” viene assegnato alle ASL il compito dell’analisi dei manufatti onde identificare la presenza di amianto. Sempre alle ASL viene fatto carico di istituire e mantenere un registro dei manufatti contenenti amianto e dispone l’obbligo per i proprietari di denunciarne la presenza.
I rifiuti contenenti amianto vengono inoltre classificati come rifiuti tossico nocivi.
Per la bonifica l’art.12 dispone che, se non è possibile fissare l’amianto alla matrice questo debba essere rimosso da aziende specializzate iscritte in un apposito registro.
La legge è stata emanata con lo scopo di vietare l’estrazione, la produzione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto. L’art.12 viene ripreso e ampliato dal successivo Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici“.
Al suo interno il Decreto specifica le diverse tipologie di bonifica, identificando nella rimozione, l’incapsulamento e il confinamento. Vengono inoltre stabiliti i criteri per la certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati e le misure di sicurezza da adottare nella bonifica di coperture in cemento-amianto.
Con un successivo Decreto Ministeriale del 20/08/99 vengono specificati i requisiti dei materiali per l’incapsulamento e i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie da adottare nel corso della bonifica.
La sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto è oggetto anche del Capo Terzo “Protezione dai rischi connessi all’esposizione dell’amianto” del Decreto Legislativo 81/08
Quindi la legislazione nazionale in tema di bonifica dell’amianto ha indicato chiaramente che l’attività, per i rischi a carico dei lavoratori e della salute pubblica, deve essere demandata ad aziende specializzate che hanno un interlocutore istituzionale nelle ASL cui viene demandato l’onere di censire, approvare i provvedimenti di bonifica e di certificare la restituibilità dell’ambiente risanato.
Rimozione amianto procedura amministrativa
Le leggi regionali hanno ampliato la normativa nazionale introducendo procedure amministrative volte ad affrontare il pericolo dell’amianto nel territorio.
La Regione Lombardia, nel Piano Regionale Amianto Lombardia, ha dato incarico all’ARPA di redigere il censimento delle coperture in amianto-cemento.
Inoltre ha disposto il sistema informativo Ge.M.A. ossia Gestione Manufatti Amianto con il quale è semplificata la pratica smaltimento amianto ASL.
Con il Ge.M.A. le imprese iscritte all’apposito albo e autorizzate allo svolgimento delle attività di bonifica dell’amianto presentano in via telematica la notifica richiesta dall’art.250 Dlgs 81/08 e i piani di lavoro richiesti dall’art.256 dello stesso decreto.
Inoltre ogni anno, entro il 28 febbraio, le imprese devono presentare la relazione annuale relativa alle attività realizzate nell’anno precedente.
Rimozione amianto in Milano
Pur essendo nota la pericolosità dell’amianto ed avendone vietato l’impiego e regolamentato la bonifica, la Legge Nazionale non ha mai definito la rimozione amianto obbligatoria, salvo i casi in cui i manufatti sono deteriorati con il rischio di dispersione di fibre nell’ambiente circostante.
In questi casi lascia al proprietario un lasso di tempo entro il quale eseguire i lavori, o dà la possibilità di eseguire una procedura di bonifica urgente riducendo i tempi di preavviso richiesti.
Nei casi di sospetta presenza di amianto nella copertura si può richiedere al competente ufficio asl Milano amianto (ora ATS), un’analisi dei materiali alla ricerca dell’amianto.
Ed è sempre l’ATS competente per territorio che deve rilasciare la restituibilità dell’area.
Quindi non essendoci una obbligatorietà nella rimozione dell’amianto, la scelta della bonifica da eseguire viene lasciata al proprietario dell’immobile.
A favore della bonifica con rimozione vi è il fatto di non essere più soggetti alle verifiche periodiche sullo stato della copertura, sostituendo le lastre in cemento-amianto con una copertura in pannelli coibentati così da poter usufruire anche della detrazione per l’efficientamento energetico dell’edificio.
Inoltre rispetto all’incapsulamento non si deve ripristinare il rivestimento periodicamente.
Spagliarisi sin dal 1980 è attivo nella rimozione eternit Milano e provincia, ed è regolarmente iscritto all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria amianto.
Oltre alla rimozione delle coperture in amianto-cemento e dei manufatti in fibre artificiali vetrose (FAV), ha una vasta esperienza nella realizzazione di coperture metalliche e linee vita anticaduta.
Per ogni chiarimento in merito alla bonifica di manufatti e coperture in cemento-amianto o per avere informazioni su smaltimento amianto milano prezzi, il nostro ufficio tecnico rimane sempre a Vostra disposizione
Ti potrebbe interessare...
Bonifica Eternit
Rimozione lastre di amianto-cemento (Eternit) e copertura del tetto con pannelli metallici coibentati
Bonifica Amianto Friabile
Bonifica e smaltimento amianto friabile, con area di lavoro ermetica onde evitare la dispersione delle fibre di amianto nell’aria
Bonifica Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Rimoozione e bonifica di materiali contenenti Fibre Artificiali Vetrose, e smaltimento in discariche autorizzate.