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Smaltimento dell’amianto, come si procede alla bonifica?

Rimozione di lastre in eternit in sicurezza

Procedure per la rimozione dell’amianto

L’amianto è stato largamente impiegato nelle settore edile fino al 1992, anno in cui L’Italia è stato il primo paese al mondo ad aver messo al bando l’amianto vietandone la produzione, la commercializzazione e l’impiego dei manufatti contenenti amianto.

Con questo provvedimento è stata decretata la fine di un epoca che, dagli inizi del novecento, aveva largamente impiegato l’amianto non solo in edilizia ma anche a livello industriale, nella realizzazione di componenti e nella coibentazione di forni industriali, per le sue caratteristiche di isolante termico ignorando la pericolosità del minerale.

A seguito della riconosciuta cancerogeneità dell’amianto correlandolo all’insorgenza di tumori polmonari dovuta all’inalazione di fibre disperse nell’aria, e all’evidenza del pericolo per la salute pubblica, insieme al provvedimento di messa al bando del materiale si è posto il problema dell’amianto esistente nelle costruzioni, e la necessità di ricorrere a interventi di bonifica a tutela della salute pubblica.

In molti edifici costruiti sino al 1994 possiamo rinvenire l’amianto come copertura dell’edificio (lastre in amianto cemento), a protezione delle tubazioni del riscaldamento, come isolante termoacustico nei rivestimenti a cappotto, all’interno delle pareti, spruzzato su pilastri e travi di garages come protettivo antincendio, fino nelle guarnizioni di rubinetti e impianti idraulici.

Le lastre di cemento amianto per coperture sono meglio conosciute con il nome dell’allora principale produttore, la Eternit di Casale Monferrato, e la copertura in eternit, o più semplicemente eternit, è diventata sinonimo di tali prodotti, anche se fabbricati da altre aziende.

Il problema della messa in sicurezza dell’amianto esistente è stato contemplato dalla legge quadro 257/92 nella quale si richiama a successivi decreti e circolari a cura del Ministero della Salute in cui si dettagliano le modalità attuative degli interventi di bonifica, delineando una precisa e dettagliata procedura di bonifica, da eseguirsi esclusivamente da aziende autorizzate e iscritte alla speciale sezione dell’albo dei gestori di rifiuti, la cui costituzione è prevista nella legge quadro 257/92.

Tecniche di bonifica amianto

 

Nella circolare ministeriale del 6 settembre 1994 sono state delineate le tecniche di bonifica amianto da adottarsi in relazione allo stato di conservazione dei manufatti suddivisi a loro volta in compatti o friabili.

Le tecniche di bonifica dell’amianto utilizzate per le lastre di copertura in cemento amianto sono:

  • l’incapsulamento dell’amianto, da eseguirsi con prodotti impregnanti che, penetrando ed occludendo le porosità del cemento, impediscono alle fibre di disperdersi nell’aria, tecnica di bonifica da adottarsi per coperture in buono stato di conservazione.
  • Il confinamento delle lastre di cemento amianto sovrapponendo un’altra copertura, previo incapsulamento preventivo della parte superiore e inferiore della lastra, realizzando così un involucro a tenuta stagna ove confinare l’amianto presente.
  • La rimozione delle lastre se queste presentano un avanzato stato di degrado che preclude ogni altro intervento di bonifica.

Le diverse tecniche presentano dei pro e dei contro da valutare attentamente.

L’incapsulamento dell’amianto è sicuramente la tecnica di bonifica più semplice ed economica, ma è soggetta a deteriorarsi sotto l’azione degli agenti atmosferici. Per questo sono previste periodiche ispezioni dello stato dell’incapsulamento e della copertura.

In qualsiasi caso l’incapsulamento deve essere ripassato periodicamente e ogni qualvolta si riscontrino delle anomalie superficiali. Quindi se nella fase iniziale è la soluzione più economica, nel corso degli anni questo vantaggio si annulla a causa degli interventi periodici di mantenimento e ispezione.

Il confinamento ha un costo sicuramente maggiore rispetto all’incapsulamento dovuto alla realizzazione della nuova copertura, presentando il vantaggio di non smantellare la copertura esistente. Il problema della presenza di amianto non è risolto definitivamente, ma è confinato tra la nuova copertura e il rivestimento sottostante, rimanendo quindi soggetta ad ispezioni periodiche sullo stato di conservazione e confinamento.

La rimozione delle lastre di copertura e la sostituzione con una nuova copertura, se dal punto di vista economico è la soluzione più onerosa, è comunque la soluzione definitiva, dispensando il proprietario da ogni obbligo derivante dalla presenza di amianto, nel lungo periodo si rivela la più economica. Inoltre la sostituzione della vecchia copertura in eternit con pannelli metallici coibentati migliora l’efficientamento energetico dell’edificio con ulteriori risparmi sui costi energetici, diventando un investimento che si ripaga nel corso degli anni.

Procedura per la bonifica amianto.

La procedura per la bonifica di manufatti contenenti amianto segue un iter ben delineato, che parte dalla denuncia della presenza di amianto nell’edificio agli appositi uffici competenti.

Infatti Il proprietario di un edificio ove è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.

Sulla base di quanto indicato il proprietario deve:

  • Denunciare alla ASL territorialmente competente la presenza dell’amianto nell’edificio.
  • Far eseguire la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto da un tecnico qualificato che redigerà l’Indice di Degrado.

Per la valutazione dello stato di conservazione si considera il pericolo per la salute quando il materiale inizia a degradarsi disperdendo nell’ambiente circostante le fibre di amianto contenute. Il tecnico abilitato, dopo la verifica eseguita e sulla base dell’applicazione dell’indice di degrado indicherà le azioni da intraprendere.
In base al risultato ottenuto dall’Indice di degrado, gli interventi da attivare saranno:

  1. I.D. inferiore o uguale a 25: nessun intervento e riesame con frequenza biennale;
  2. I.D. compreso tra 26 e 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni dalla valutazione;
  3. I.D. uguale o superiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

– Comunicare il nominativo della persona individuata come responsabile del controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione dell’immobile contenente amianto.

– Fornire le adeguate informazioni della presenza dell’amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

– Se i risultati della valutazione dello stato di conservazione evidenza la necessità di un intervento di bonifica o rimozione dell’amianto, allora si dovrà redigere e presentare alla Agenzia di Tutela della Salute il piano di lavori redatto in conformità all’art. 256 del D.Lgs 81/2008.

Questa ha 30 giorni di tempo per sollevare eccezioni, trascorso tale tempo senza alcun intervento da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute, si possono cominciare i lavori di bonifica o rimozione

Rimozione eternit

La procedura rimozione amianto di copertura prevede la rimozione delle lastre in cemento amianto e la successiva posa di una nuova copertura ed è un’operazione da eseguirsi con la massima cura e particolare attenzione.

Si procede eseguendo un incapsulamento preventivo su tutta la superficie della copertura da rimuovere rendendo così più resistente l’estradosso della copertura e per eseguire lo smontaggio diminuendo il rischio di dispersione delle fibre d’amianto nell’ambiente. Infatti in una lastra il rischio di disperdere le fibre è concreto quando questa viene forata, tagliata o rotta.

Quindi le singole lastre vengono smontate tagliando i rivetti e svitandole con la massima cautela per evitare di abradere o incidere la lastra.
Le lastre liberate vengono accatastate sempre con cautela su pallets e quindi avvolte con teli di polietilene e prevenendo eventuali dispersioni di fibre libere dalla matrice cementizia. I teli protettivi sono etichettati con il simbolo del rifiuto speciale amianto.

I pallets realizzati vengono portati al piano e inviati quanto prima alla discarica autorizzata alla ricezione di amianto ottemperando alla procedura smaltimento eternit. Se non è possibile eseguire immediatamente il trasporto alla discarica, i pallets sono accatastati in un’area del cantiere delimitata con indicazioni sulla pericolosità del contenuto, locata in una posizione che preservi l’integrità della protezione dai pallets.

Rimozione copertura amianto friabile

Rimozione amianto friabile

Per la rimozione di manufatti in amianto friabile, le procedure operative della preparazione sono più complesse.
Infatti, gli elementi da bonificare essendo prevalentemente presenti all’interno degli edifici, la zona dello stabile oggetto di bonifica viene confinata evitando la dispersione delle fibre nell’ambiente circostante che inevitabilmente si liberano durante la fase di smantellamento dell’amianto friabile.

Viene quindi realizzato un confinamento che garantisca l’assoluta impossibilità che l’aria interna alla zona oggetto di bonifica entri in contatto con l’aria esterna al confinamento.

Il confinamento si esegue isolando l’area con due strati di polietilene di spessore adeguato e particolarmente resistente, che viene steso sul pavimento e risvoltato per tutta l’altezza della zona da bonificare, sigillando tra loro i singoli fogli di polietilene. I bordi vengono poi sigillati con schiuma poliuretanica rendendo ermetico il confinamento dell’area.

Dopo l’allestimento del confinamento statico, e prima di eseguire i lavori di bonifica, l’Asl di competenza regionale, incaricherà degli esperti per la rimozione amianto, per eseguire un collaudo di tenuta fumi delle aree confinate, per assicurarsi che da queste non vi sia il pericolo di immissione di fibre di amianto nell’ambiente circostante.

L’aria interna dell’area confinata viene trattata installando degli aspiratori che convogliano l’aria esterna e degli estrattori che espellono, dopo averla depurata, l’aria interna al confinamento.

Si crea così una depressione, o un confinamento dinamico dell’amianto, nella quale si ottiene un costante ricambio d’aria che riduce la concentrazione delle fibre aerodisperse all’interno dell’area interessata alla bonifica.

Gli estrattori trattano attraverso appositi filtri l’aria interna, catturando le fibre che inevitabilmente si disperdono nell’ambiente a causa dei lavori di bonifica. Gli estrattori rimangono in funzione ininterrottamente sino a che i valori di fibre si portino a dei valori di sicurezza e l’aria nell’ambiente non risulti completamente decontaminata.

L’accesso degli operatori, materiali ed attrezzature all’interno dell’area confinata avviene mediante il passaggio attraverso due unità di decontaminazione amianto: una riservata ai materiali e alle attrezzature di uso comune, e una riservata agli operatori della bonifica, dotata di spogliatoio e doccia decontaminante.

Terminato l’approntamento del confinamento dell’area si esegue la rimozione dell’amianto friabile, iniziando con l’incapsulamento preventivo del materiale da rimuovere. Tutta la rimozione andrà eseguita mantenendo umide le parti da rimuovere, limitando la formazione di polvere e la dispersione di fibre nell’aria. Dopo aver rimosso il materiale, questo viene immediatamente riposto in appositi sacchi, glove bags, sigillati e avviati, seguendo una procedura di smaltimento amianto molto rigida, alla discarica autorizzata dopo essere transitati sotto l’unità di decontaminazione.

A bonifica avvenuta l’Asl di competenza regionale eseguirà un controllo visivo del lavoro eseguito. Successivamente i tecnici dell’Arpa eseguiranno monitoraggi in SEM (microscopia elettronica a scansione) per la restituibilità della zona bonificata.

Le normative sulla rimozione dell’amianto

In Italia la normativa per lo smaltimento dell’amianto bonifica e rimozione, è regolata da una legge quadro e da diverse disposizioni attuative emanate del Ministero della Salute e dalle Regioni, nonché dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
Gli obiettivi comuni delle norme emesse sono la tutela della salute pubblica riducendo i pericoli dell’inalazione occasionale di fibre di amianto, tutelando particolarmente la salute degli operatori addetti alla bonifica.

L’Italia è stato il primo Paese a mettere al bando l’amianto con la legge quadro 257/92.

Nella legge, oltre al divieto di estrazione, produzione e commercializzazione dell’amianto, sono stati affrontati i problemi relativi al trattamento e smaltimento dell’amianto, disponendo la realizzazione di un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cui iscrivere le aziende autorizzate a bonificare e smaltire l’amianto.

Ha altresì disposto che le regioni approntassero dei propri piani per monitorare l’amianto esistente ed emanare leggi e regolamenti regionali per la sua bonifica e controllo, coerenti con le successive disposizioni rimandate ad apposite circolari.

Nella Legge 257/92 è stata dedicata una attenzione particolare alla presenza di amianto negli edifici obbligando i proprietari a notificare agli uffici competenti la presenza di amianto in matrice friabile, o libero come isolante termico.

Per le modalità esecutive e di controllo della presenza di amianto, la legge ha rimandato il compito a successivi decreti e circolari ministeriali a cura del Ministero della Sanità, cui è stata demandata la competenza in materia di controllo e bonifica dell’amianto esistente.

Nel D.M. 6 settembre 1994 sono contemplati i principi per la valutazione del rischio, della sicurezza durante le operazioni di bonifica, e le metodologie per le indagini di laboratorio. Il decreto è un insieme di norme prescrittive e indicative.

In questo decreto c’è una prima suddivisione dei materiali contenenti amianto in:

  • friabili, ossia facilmente sbriciolabili con la semplice pressione della mano
  • compatti, ossia frantumabili sono con l’impiego di attrezzi meccanici.

Vengono altresì indicati i metodi di bonifica idonei individuando i tre sistemi dell’incapsulamento, confinamento e rimozione dell’amianto, da eseguirsi a seguito dell’ispezione visiva dei manufatti.

Anche la bonifica dell’amianto viene regolamentata imponendo misure di sicurezza che vanno dall’allestimento del cantiere, l’adozione obbligatoria di dispositivi di protezione individuale per gli operatori, il confinamento delle aree oggetto di bonifica e il monitoraggio ambientale per il controllo della dispersione di fibre durante i lavori di bonifica, disposizioni che sono state poi riprese ed ampliate con il D.Lgs.81/08.

Sempre in questo decreto viene introdotta la certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati, che deve essere eseguita da operatori degli uffici sanitari competenti a seguito di un monitoraggio della concentrazione delle fibre aerodisperse.

Il D.Lgs 81/08 negli articoli che vanno dal 246 al 265 tutela la salute degli operatori addetti alla bonifica dell’amianto prescrivendo una serie di obblighi da parte del titolare dell’impresa di bonifica sulle protezioni individuali e ambientali da adottare nel corso della bonifica. Queste disposizioni sono parte vincolante del piano di lavoro da presentare agli uffici dell’Agenzia per la Tutela della Salute territorialmente competente, al fine di ottenere il permesso di eseguire la bonifica.

A livello regionale, la Lombardia ha adempiuto a quanto richiesto dalla Legge 257/92, eseguendo un censimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici, e successivamente istituendo Il Piano Regionale Amianto Lombardia, all’interno del quale ha messo a punto un sistema informatico Gestione Manufatti Amianto, Ge.MA, per controllare le attività di bonifica e mantenere costantemente aggiornato il quadro dell’amianto presente nella regione. Questo sistema integra la pratica di smaltimento amianto asl.

La procedura amministrativa della rimozione amianto semplificata del sistema Ge.MA riduce e semplifica i tempi per la presentazione del Piano di Lavoro e le altre formalità burocratiche connesse allo smaltimento.

Quali sono gli obblighi se si è in presenza di amianto compatto o friabile?

A fini pratici le normative emesse in materia di amianto sanciscono la rimozione amianto obbligatoria quando sono evidenti i rischi di dispersione nell’ambiente delle fibre contenute nei manufatti degradati. Quindi è obbligatorio rimuovere l’amianto quando le condizioni di degrado sono tali da non consentire interventi di bonifica che assicurino una protezione duratura nel tempo.

L’obbligo della rimozione amianto in un condominio è altresì inevitabile quando manufatti o protezioni contenenti amianto presenti nelle parti comuni dell’edificio come le tubazioni dei fluidi riscaldati, isolanti termici, pannelli di isolamento dei rivestimenti a cappotto dell’edificio, siano deteriorati al punto di causare pericolo per la salute dei residenti.

Fibre di amianto viste da vicino

A quali costi vado incontro per la rimozione dell’amianto?

E’ la domanda che ci si pone quando si presenta la necessità di bonificare o rimuovere i manufatti contenenti amianto.
I costi delle diverse soluzioni vanno attentamente ponderati e considerati non solamente per l’intervento da eseguire, ma proiettati nel corso degli anni per scegliere una soluzione i cui costi possono essere ammortizzati nel tempo, tenendo presente gli obblighi di legge relativi alle manutenzioni e alle ispezioni periodiche.

Di seguito abbiamo riportato dei tre metodi principali di bonifica e smaltimento eternit 2017 costi, perché facilmente quantificabili a metro quadrato. Per la bonifica dell’amianto floccato o del rivestimento di condotte di fluidi come gli impianti termici, i costi per lo smaltimento delle fibre d’amianto variano secondo la dimensione dell’area oggetto di bonifica e le difficoltà nell’allestire il confinamento dinamico dell’area.

Tali costi si possono ottenere solo dopo un sopralluogo eseguito da tecnici di aziende qualificate per la bonifica dell’amianto.

Incapsulamento amianto.

L’incapsulamento è un metodo di bonifica tipico delle coperture in eternit, ed è costituito da un rivestimento in più strati dell’intera superficie della copertura con un prodotto certificato ed avente i requisiti richiesti dalla normativa per adempiere alla protezione della superficie.
A questi costi si devono aggiungere i costi delle verifiche periodiche sull’integrità del rivestimento, verifica eseguita da un tecnico preposto dal proprietario dello stabile.
Inoltre, come tutti i rivestimenti esterni, l’incapsulamento necessita di una manutenzione periodica, con successivi trattamenti, per mantenere integra la protezione della copertura e prevenire la dispersione di fibre nell’ambiente.

Confinamento.
Nei costi del confinamento è compreso l’incapsulamento preventivo delle lastre e la copertura da sovrapporre all’esterno.
Anche qui sono previsti dei controlli periodici per verificare lo stato della copertura ponendo particolare attenzione ai giunti della copertura che dovranno essere ermetici per impedire la dispersione delle fibre contenute all’interno. Il confinamento ha il vantaggio di realizzare una nuova copertura sull’edificio, ma se si verificasse in futuro l’esigenza di sostituire la copertura, il problema dell’amianto si ripresenterebbe puntuale.

Rimozione e smaltimento.
I costi per la rimozione e smaltimento dell’amianto sono in funzione della superficie dell’area da sanare.
Deve essere considerato in aggiunta al costo della rimozione il costo della copertura che dovrà essere installata in sostituzione delle lastre.
Il costo della rimozione è a prima vista più elevato, ma risolvendo definitivamente il problema, non comporta ulteriori costi manutentivi e ispezioni periodiche.

Inoltre decidendo di installare una copertura metallica coibentata si ottiene un miglior efficientamento energetico dell’edificio, con un risparmio sui costi dell’energia negli anni futuri, potendo usufruire del bonus fiscale. I costi di installazione si riducono, rendendo la rimozione e smaltimento della copertura esistente vantaggiosa nel tempo.

E in alternativa come smaltire eternit gratis?

In poche parole non è possibile. Come tutti i rifiuti tossico nocivi l’amianto ha delle disposizioni ferree in materia di rimozione e smaltimento, tali che solo una azienda iscritta nell’apposito albo possa eseguire in sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente lo smaltimento dell’amianto.

Cos’è il piano di lavoro per la rimozione dell’amianto?

I lavori di bonifica e rimozione dell’amianto devono essere notificati all’ATS competente almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

Per la notifica è necessario allegare il Piano di Lavoro redatto conformemente alle disposizioni in materia previste dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche intercorse, che verrà valutato e approvato dall’ufficio competente.

Nel Piano di Lavoro amianto doc della bonifica devono essere identificati il committente, l’ubicazione del cantiere e le modalità tecniche di esecuzione dei lavori di bonifica. Queste dovranno essere dettagliatamente descritte, identificando i rischi e specificando le azioni intraprese per ridurne gli effetti, sia a tutela della salute degli addetti ai lavori sia per ridurre l’emissione delle fibre di amianto nell’ambiente circostante durante l’esecuzione della bonifica.

Il Piano di Lavoro è a tutti gli effetti un progetto esecutivo della bonifica da eseguire che deve essere redatto obbligatoriamente prima dell’inizio e sottoposto a valutazione.

Se l’ufficio preposto alla valutazione ne riscontrasse delle lacune o richiedesse ulteriori dettagli da includere, il Piano di Lavoro rimozione amianto deve essere revisionato includendo le richieste di modifica pervenute e presentato per una nuova valutazione.

Nel Piano di Lavoro va descritta la natura dell’amianto presente, la tipologia e lo stato dei manufatti da bonificare. Deve essere descritto nei minimi particolari l’approntamento del cantiere e delle aree da bonificare con la dislocazione delle unità di decontaminazione e delle aree per l’accatastamento dei materiali rimossi o scarti della lavorazione di bonifica. Si illustrano inoltre le tecniche di bonifica che verranno impiegate e le attrezzature necessarie.

Una volta redatto il piano di lavoro rimozione amianto lombardia viene inserito online nell’applicativo Ge.MA, consentendo l’intera gestione del piano di lavoro amianto doc e le notifiche realitive alla bonifica senza l’obbligo di trasmissione cartacea.

Online si possono istruire pratiche e piano di lavoro incapsulamento amianto, confinamento e rimozione in conformità al D.Lgs 81/08 e assolvendo l’obbligo della relazione annuale richiesta dalla Legge 257/92.