News

Quali sono le normative per la rimozione amianto?

normative per la rimozione dell'amianto

Le normative vigenti per la rimozione amianto

I minerali classificati come amianto, così’ come riportato dal sito ufficiale dell’INAIL, sono silicati fibrosi molto comuni in natura con proprietà ignifughe, fonoassorbenti, di resistenza elettrica, al calore, agli attacchi di aggressivi chimici (acidi/basi), di flessibilità e filabilità. Grazie a queste preziose caratteristiche il materiale è stato per decenni largamente utilizzato in campo industriale ed edilizio, in particolare in Italia (primo produttore della Comunità Europea fino alla fine degli anni ’80), dove ne sono state prodotte oltre 3,7 milioni di tonnellate.

Col tempo si sono appurati gravi rischi per la salute umana derivanti dal possibile rilascio di fibre microscopiche nell’ambiente. Queste fibre disperse in aria possono essere inalate dall’uomo e le malattie che ne conseguono sono pertanto associate all’apparato respiratorio (fibrosi polmonare, carcinoma polmonare, tumore della pleura e dell’intestino).
I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre molto più difficilmente le fibre sono cedute dai materiali compatti.

L´insorgere di patologie tumorali non è sempre legato ad una lunga esposizione a fibre di amianto, ma è stato provato che è possibile contrarre malattie anche con basse esposizioni.
Il rischio di esposizione, quindi, non interessa solo i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui esso è presente sotto forma di manufatti.

Di conseguenza l’amianto è stato severamente vietato in Italia con un primo provvedimento, l’approvazione della legge 257 del 1992, da cui sono scaturite una serie di normative specifiche che comprendono le modalità di smaltimento. Essa disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto. Pur possedendo una serie di principi cardine e ricalcando a menadito la legislazione europea, questa disposizione non conteneva misure attuative, che sono state quindi rimandate a provvedimenti successivi.
Un caposaldo resta il DM 6 settembre 1994, alle cui indicazioni fa ancora riferimento anche la giurisprudenza successiva.

In base alla valutazione basata essenzialmente sull’ispezione visiva, i materiali contenenti amianto sono classificabili come:

  1. materiali integri non suscettibili di danneggiamento, per i quali non è necessaria la bonifica, ma solo l’attivazione di un programma di controllo e manutenzione;
  2. materiali integri suscettibili di danneggiamento, per i quali occorrono provvedimenti atti ad impedire il danneggiamento, con l’eventualità di una bonifica a medio termine;
  3. materiali danneggiati, per i quali sono necessari interventi specifici da attuare in tempi brevi come il restauro dei materiali in sede o la bonifica.

In tempi più recenti, il Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, emanato in attuazione della direttiva 2003/18 della Comunità Europea, ha trattato della protezione dei lavoratori “dai rischi derivanti dall´esposizione all´amianto durante il lavoro”, stabilendo che la sorveglianza sanitaria viene effettuata:

  • prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
  • periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
  • all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
  • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto.

Il D. Lgs. 81/2008, è un testo fondamentale che riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Spaziando dalla prevenzione alla riduzione dei rischi sulla salute fino all’importanza della redazione del DVR, si è occupato anche di amianto con relativi obblighi e sanzioni. Abroga numerose disposizioni legislative precedenti, aggiorna e precisa le misure sanitarie nell’ambito di un disegno di riordino normativo molto ampio.

All’articolo 250 viene introdotto per il datore di lavoro l’obbligo di notifica a SPISAL (USSL) prima dell’inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, nei casi in cui non vi sia rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto, nei quali casi è necessario elaborare il piano di lavoro. La notifica comprende la descrizione sintetica dei punti di seguito elencati:

  • ubicazione del cantiere;
  • tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati;
  • numero di lavoratori interessati;
  • data di inizio dei lavori e relativa durata;

Il Titolo IX, capo III, tratta nel dettaglio dell’esposizione all’amianto e verrà solo minimamente modificato dal successivo D.Lgs. n. 106/09, dove si rileva l’intenzione del Legislatore di chiarire le modalità operative atte a definire l’adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto.
Si sottolinea infatti che i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata sia non superiore ad un decimo del valore limite previsto.

Gli obblighi per le rimozioni dell’amianto e le sanzioni previste

La rimozione dell’aminato è un’attività che riveste una essenziale importanza nell’ odierno periodo storico e va eseguita da operatori qualificati e di comprovata esperienza, tramite delle specifiche metodologie.

Le principali tecniche oggi riconosciute sono:

  • La rimozione, che consiste nella separazione dei manufatti e/o dei materiali contenenti amianto dall’edificio contaminato e nella trasformazione in rifiuto degli stessi.
  • Confinamento. Il confinamento è una barriera a tenuta che separa l’amianto dalle aree occupate; è indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Questa tecnica si applica nel caso che i materiali non si presentino particolarmente deteriorati e/o quando si valuti che operare una rimozione comporti rischi maggiori, e ha spesso carattere di provvisorietà, in previsione di una futura rimozione.
  • L’incapsulamento, un confinamento praticato a contatto mediante il cospargimento del manufatto e/o dei materiali con prodotti liquidi penetranti o ricoprenti che tendono a inglobare l fibre di amianto ed a ripristinare la consistenza della matrice legante.
  • Sovracopertura. Per sovracopertura si intende il confinamento delle lastre stesse mediante l’installazione di una nuova copertura. Questa tecnica richiede comunque, per legge, un preventivo trattamento incapsulante, altrimenti il rilascio di fibre continuerebbe all’interno del confinamento. E’ una metodologia nota per la sua economicità.

Le rimozioni possono essere effettuate solo da ditte specializzate iscritte ad un apposito Albo Nazionale dei Gestori del rifiuto (DM. 05 febbraio 2004), visto che tutte le tecniche risultano complesse sia dal punto di vista operativo che di certificazione. Così come specificato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le imprese e gli enti, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo in particolari categorie individuate dall’articolo 212, comma 5 del DL 3 aprile 2006, n. 152.
La categoria di nostro interesse è illustrata nell’allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017.

  • Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
  • Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
  • Per iscriversi (la procedura semplificata non è prevista per questa classe) la domanda deve essere presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa.

Ai controlli sull’amianto sono preposte principalmente le Aziende Sanitarie Provinciali. Le sanzioni per la gestione non autorizzata di tale genere di rifiuti prevedono l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Chi possiede manufatti contenenti amianto e decide di bonificarli ha l’obbligo di accertarsi che il soggetto al quale sta affidando i lavori possegga tutte le autorizzazioni previste, ed a smaltimento avvenuto chiedere copia del documento di trasporto a smaltimento cioè il Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR).

Anche l’abbandono di amianto sul suolo pubblico viene punito con pesanti sanzioni amministrative. Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010 il privato cittadino era punito con una sanzione da €105 a €620. L’articolo 34 del D.Lgs 205/2010 ha introdotto delle modifiche, incrementando la sanzione amministrativa da un minimo di €300 ad un massimo di €3.000: tale importo aumenta nel caso di abbandono rifiuti pericolosi.

Coloro che possiedono una copertura in amianto hanno l’obbligo di effettuare il censimento. Sia persone fisiche che persone giuridiche sono tenute a calcolare obbligatoriamente l’indice di degrado, cioè l’elemento determinante per sapere se la copertura in questione sarà da rimuovere. Tale indice è necessario sia per le aziende sono tenuto ad inserirlo all’interno della “valutazione del rischio” (da inserire nel famoso DVR menzionato a proposito del D. Lgs. 81/2008), sia per una valutazione dello stato di conservazione della copertura in amianto contenente cemento amianto, che viene effettuata attraverso una serie definita di controlli.
In caso di coperture non censite, sono previste sanzioni fino a 1.500 euro con il conseguente obbligo di redigere il proprio indice di degrado. Il censimento è obbligatorio quindi per tutte le strutture pubbliche e aperte al pubblico come scuole e ospedali, ma anche condomini e in caso di immobili privati spetta al proprietario della casa denunciare all’Asl la presenza della tettoia in amianto.

Rammentiamo tuttavia che la famosa legge 27 marzo 1992, n. 257 non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti.
Per quanto riguarda l’obbligo di rimozione, la tettoia deve essere rimossa qualora si presenti un rischio legato alla salute delle persone. Per esempio se vi sia la presenza di amianto friabile, con elevatissimo rischio di particelle fibrose nell’atmosfera, o qualora, a seguito dell’azione di agenti atmosferici, l’eternit si possa sbriciolare diffondendo microfibre tossiche.

Di importanza capitale resta effettuare una corretta mappatura che identifichi i siti più a rischio. In Lombardia per esempio la Legge Regionale N° 17 del 29 Settembre 2003 ha stabilito che ARPA Lombardia avrebbe realizzato la mappatura delle coperture in cemento-amianto presenti nella regione, con la finalità di determinare l’estensione complessiva del problema.
Per conseguire tale obiettivo è stata adottata una tecnica campionaria identificando le aree regionali più rappresentative, in base al livello di antropizzazione e la presenza diffusa di insediamenti industriali antecedenti al 1994.
Su tali aree è stata condotta una campagna di rilevamento aereo con scanner iperspettrale.
L’opera di mappatura è stata poi aggiornata tra il 2012 ed il 2013.